Statuti

Statuti dell’associazione MoMoLudica

1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Sotto la denominazione “MoMoLudica” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

Art. 2

La sede dell’associazione è nel Canton Ticino. Il recapito è al domicilio del suo presidente.

Art. 3

3.1 L’associazione è apolitica e aconfessionale, aperta a tutti coloro che si sentono interessati ai giochi da tavolo, di ruolo, e di carte fantasy.

3.2 Essa ha per oggetto le attività ludiche riguardanti i giochi art 3.1.  Promuovere e incentivare gli interessi per i suddetti giochi.

Art.4

L’associazione ha il compito di organizzare almeno una giornata ludica all’anno nel Mendrisiotto.

Art. 5

L’associazione è di durata indeterminata.

2. MEMBRI

Art. 6

L’associazione è composta da membri attivi e membri onorari.

5.1 Sono membri attivi coloro che versano la quota sociale annuale. Essi si impegnano attivamente per il perseguimento degli scopi dell’associazione.

5.2 L’Assemblea generale, su proposta del comitato, può nominare membri onorari persone che, in qualità di membri attivi o in altro modo, hanno operato in favore dell’associazione.

5.3 Solo i membri attivi hanno diritto di voto alle assemblee generali. Tutte le altre persone che non sono membri attivi ai sensi dell’art. 5.1 non hanno diritto di voto ma possono partecipare a tutte le manifestazioni proposte dall’associazione, esclusi i tornei sociali.

Art. 7 Dimissioni, espulsioni

6.1 Le dimissioni possono essere inoltrate, in ogni momento, per scritto al comitato tramite il segretario. Il socio dimissionario è tenuto a pagare le tasse sociali per l’anno in corso.

6.2 Il comitato ha la facoltà di espellere un membro, qualora il suo comportamento sia ritenuto contrario agli interessi dell’associazione. L’espulso ha facoltà di appellarsi all’Assemblea generale contro la decisione presa dal comitato. Il ricorso deve essere inoltrato al segretario, all’att. dell’Assemblea generale, per lettera raccomandata, entro 30 giorni dall’intimazione della decisione di espulsione.

3. PATRIMONI

Art. 8

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali versate dai membri, nonché da contributi o donazioni.

Art. 9

Le tasse sociali vengono fissate di anno in anno dall’Assemblea generale su proposta del comitato.

Art. 10

L’associazione s’impegna ad utilizzare il patrimonio esclusivamente per gli scopi descritti all’art. 3. Essa risponde ai propri impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale. E’ esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli membri.

4. ORGANI

Art. 11

Gli organi dell’associazione sono:

l’Assemblea generale;

il comitato;

il collegio di revisione.

Art. 12 L’Assemblea generale

12.1 L’Assemblea generale è l’organo superiore dell’associazione. Essa è convocata in forma ordinaria dal comitato entro la fine di ogni anno sociale, 8 giorni prima della data.

12.2 Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei membri attivi. Per la convocazione valgono i termini e le forme previsti per l’Assemblea generale ordinaria.

12.3 L’Assemblea è diretta dal presidente o dal vice presidente. In loro assenza viene nominato dal comitato un presidente del giorno.

12.4 L’Assemblea decide a semplice maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui, nel presente statuto, non sia espressamente previsto altrimenti. A parità di voti decide il voto del presidente.

12.5 L’Assemblea delibera di regola per alzata di mano a meno che non venga chiesto lo scrutinio segreto da almeno 1/5 dei presenti.

12.6 In apertura di riunione il presidente designa almeno 3 scrutatori incaricati di verificare il risultato delle votazioni. Il verbale dell’Assemblea è tenuto dal segretario. In sua assenza il presidente dà l’incarico di tenere il verbale ad un socio attivo, non necessariamente membro del comitato.

12.7 Le competenze dell’Assemblea generale sono:

  • approvazione del verbale dell’Assemblea generale precedente;
  • approvazione del rapporto del presidente, del cassiere e dei revisori;
  • nomina del presidente;
  • nomina dei membri del comitato;
  • nomina dei revisori;
  • approvazione e discussione del programma annuale;
  • discussione del preventivo e fissazione delle tasse sociali;
  • decisione in merito a tutte le altre trattande di competenza dell’Assemblea generale;
  • discussioni e decisione su proposte di membri (vedi art. 12.1);
  • discussioni su ricorsi in materia di espulsione (vedi art. 6.2);
  • approvazione dello statuto e delle sue modifiche;
  • scioglimento dell’associazione.

Art. 13 Il Comitato

13.1 Il comitato si compone da 3 a 9 membri e designa nel proprio seno il vice presidente il segretario ed il cassiere.

13.2 Il comitato si riunisce, su invito del presidente, del segretario o di due altri membri ogni qual volta l’interesse dell’associazione lo esiga. Il comitato può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri di comitato. A parità di voto, decide il voto del presidente.

13.3 Il comitato decide su tutti gli oggetti non espressamente riservati ad altri organi sociali. Inoltre è suo compito:

  • elaborare le richieste da formulare all’Assemblea generale (ordine del giorno);
  • esaminare i conti preventivi e consuntivi elaborati dal cassiere, che verranno sottoposti aell’Assemblea.;
  • decidere sulle espulsioni secondo l’articolo 6.2;
  • nominare i membri delle commissioni;
  • approvare i regolamenti e le direttive,  distribuire compiti e competenze.

13.4 Il comitato rappresenta l’associazione di fronte a terzi.

13.5 Il comitato può nominare commissioni o gruppi di lavoro in funzione delle necessità e degli scopi dell’associazione.

13.6 Alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno il comitato è dimissionario.

Art. 14 Il collegio di revisione

14.1 Il collegio di revisione è formato da due revisori, nominati dall’Assemblea generale ordinaria per un anno. Essi controllano la gestione del comitato e relativi conti e presentano un rapporto scritto all’Assemblea generale ordinaria.

14.2 Essi hanno diritto, in ogni momento, di prendere visione dei conti, dei relativi documenti giustificativi e di verificare i saldi.

5. DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15

L’anno sociale inizia il 1.gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 16

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo da un’Assemblea espressamente convocata per deliberare in merito. Esso non è valido se non è approvato almeno da 2/3 dei presenti.

Art. 17

In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà circa la destinazione del patrimonio sociale, esclusa in ogni caso una ripartizione del patrimonio fra i soci.

Art. 18

Per tutto quanto non contemplato dai presenti statuti valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto è stato letto ed approvato in ogni singola disposizione e nel suo complesso dall’Assemblea dei promotori riunitasi a Balerna in data 24.08.2008.

I promotori:

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Nicola Fattorini Mario Giudici Massimiliano Fiscalini Nadia Torti

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